Elevare i livelli della sicurezza sui luoghi di lavoro; porre un freno all’occupazione sommersa.
Sono i due assi portanti del decreto attuativo della patente a punti, introdotta dall’articolo 29 del dl 19/2024 (noto come “Decreto PNRR 4”) e convertito dalla legge n. 56/2024, che coinvolgerà autonomi ed imprese impegnate nei cantieri edili (ne sono esclusi coloro che effettuano forniture e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III), e che dovranno dotarsene obbligatoriamente entro il 1 ottobre prossimo previo la presentazione di diversi documenti come l’iscrizione alla Camera di Commercio, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sugli adempimenti verso i dipendenti, il documento sulla valutazione dei rischi (DVR) e il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Ma in cosa si traduce la questione dei crediti?
Il rilascio dei crediti
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Al numero iniziale di 30 crediti è prevista l’aggiunta di altri (fino a un massimo di 100) in base al vaglio di criteri come gli investimenti fatti sulla prevenzione, le certificazioni e la tecnologia messa in campo per aumentare la sicurezza sul cantiere; l’anzianità e il numero dei dipendenti assunti.
I crediti vengono decurtati nel caso in cui, dopo un incidente sul luogo di lavoro, vengano presi provvedimenti definitivi a carico del datore (o anche di dirigenti e ‘preposti’). In caso di infortunio mortale se ne perdono 20, che possono arrivare però a 40 se ci fossero più decessi. 15 i punti decurtati in caso di incidenti che causano inabilità permanente; 10 se il dipendente sviluppa una malattia professionale; un po’ meno se si tratta di un’invalidità parziale o di inabilità temporanee del lavoratore.
Questi appena elencati sono i casi più ‘gravi’, chiaro è che la lista delle motivazioni è ben più nutrita e che il punteggio della patente diminuisca dunque proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Ne riportiamo alcune.
-5 crediti per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
-5 per infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:
-3 per omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
-3 per omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza;
-3 per omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche;
-3 per mancanza di protezioni verso il vuoto;
-3 per omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi
Per essere operativi ne bastano comunque ‘solo’ 15 ma mai meno ad eccezione di un caso: quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Il recupero dei crediti
E’ possibile recuperarli – fino a un tetto di 15 – ma solo dopo il parere positivo di un’apposita commissione costituita da rappresentanti di Inail e Istituto Nazionale del Lavoro, che prenderanno in esame l’adempimento agli obblighi formativi dei responsabili dei cantieri in cui si verifica l’incidente e dei lavoratori che vi operavano.
La sospensione della patente
Previste anche due tipologie di ‘sospensione’ della patente: quella obbligatoria e quella facoltativa. Si attua la prima modalità nel momento in cui si verifichino incidenti mortali imputabili ad uno dei tre soggetti di cui sopra; mentre si procede con la seconda nel caso di incidenti con menomazione irreversibile o inabilità permanente, ma solo su decisione dell’ispettore, e sempre se l’incidente sia imputabile al datore, a chi ne fa le veci o al dirigente.
Il caso di assenza di patente
In caso di azienda al lavoro sprovvista di documento viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi.