TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: AL VIA LE DOMANDE PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO
L’AGEVOLAZIONE
Nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia italiana è stata introdotta un’agevolazione per i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L’agevolazione è pari ai contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua ed è riparametrata e applicata su base mensile.
L’esonero contributivo si applica per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi.
In caso di conversione dei due contratti in rapporti a tempo indeterminato, avvenuta nel corso della stessa finestra temporale, il bonus è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data della conversione. L’agevolazione spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale e di assunzioni a scopo di somministrazione purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga ai settori agevolati.
A CHI È RIVOLTA
Possono beneficiare dell’agevolazione i datori di lavoro, comprese le cooperative, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali i cui codici Ateco sono indicati in un allegato della circolare Inps n. 67/2022. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati a prescindere dalla natura di imprenditori.
Essendo un «incentivo all’assunzione» è riconosciuto a condizione che siano rispettati i vincoli dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e siano applicati i principi generali sugli incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del dlgs n. 150/2015.
LA SCADENZA
Le domande di richiesta al beneficio vanno inviate online tramite il modulo «TUR44» entro il 30 giugno 2022.