PUBBLICO IMPIEGO, LE NOVITA’ NEL CCNL RINNOVATO
Il 6 novembre. Una data da cerchiare in rosso; l’ultima, di fatto, in cui abbiamo preso nota di un CCNL rinnovato. Si tratta nella fattispecie di quello della funzione pubblica, giunto dopo un lungo periodo di trattative tra rappresentanti dell’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e parti sociali, ma non sottoscritto da quest’ultime in blocco unito. Al sì di Cisl Fp, Confsal Unsa, Confintesa Fp e Flp ha fatto da pendant il rifiuto di Cgil Fp e Uil che hanno deciso di non apporre la firma.
Quali novità sono state introdotte in un Contratto che riguarderà poco meno di 200.000 lavoratori di enti pubblici non economici, agenzie fiscali e dipendenti ministeriali?
Le prime sono innanzitutto di carattere economico, con aumenti in busta paga per operatori (121,40 euro mensili lorde), assistenti (127,70), funzionari (155,10) e professionalità elevate (193,90).
Importanti novità sono state introdotte anche sul fronte dello smart-working e del lavoro agile, dei buoni pasto, e pure della settimana corta. Per quanto riguarda il lavoro agile e da remoto, è stata introdotta la possibilità di aumentare i giorni di impiego a distanza a tutti quei lavoratori che per motivi di salute, familiari o genitoriali ne faranno richiesta. Tutto questo a prescindere dalla tipologia di contratto con cui sono stati assunti, se determinato o indeterminato, full o part-time. Stabilita inoltre una fascia oraria in cui il dipendente in lavoro agile può essere contattato (telefonicamente, via mail o altre forme) che non dovrà mai essere superiore all’orario medio di lavoro giornaliero. Dalle giornate di lavoro agile restano escluse la possibilità di effettuare straordinari e le trasferte.
Introdotta anche la settimana lavorativa di 4 giorni: su base volontaria il dipendente potrà farne richiesta dovendo mantenere comunque le 36 ore settimanali previste. Concentrare le 36 ore settimanali su 4 giorni comporterà un riproporzionamento dei giorni di assenza stabiliti dalla legge e dai contratti di lavoro (escluso il permesso matrimoniale) e dei giorni di ferie annuali. Sul fronte dei buoni pasti ritrascriviamo direttamente dal contratto stesso: “ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la stessa giornata se la prestazione fosse stata in presenza”. Ultima parentesi riguarda l’age-managment ovverosia la possibilità per i lavoratori con maggiore esperienza di trasmettere le proprie competenze ai colleghi magari più giovani.